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Sono le di   Aggiornamento 21 maggio 2020
 

SAN SEVERO:



Ordinanza orari attivita' servizi di ristorazionee

L'Ordinanza, valida "fino a nuova disposizione", relativa all’attività dei servizi di ristorazione, consentita fino alle ore 24.00, prevede l'assicurazione, da parte dei gestori, del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e dell’Ordinanza regionale n. 237 del 17/05/2020.

di Redazione

E' stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di San Severo "Ordinanza contingibile e urgente – Adozione di misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 - Orari attività dei servizi di ristorazione", in cui si legge:
«VISTE:
✅ le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;
CONSIDERATA la necessità di equilibrare l’esigenza di una ripresa delle attività economiche con l’interesse primario di salvaguardare la salute pubblica, applicando misure idonee ad evitare occasioni di contagio e assembramenti di persone nonché a garantire le condizioni di sicurezza per ridurre al minimo il rischio di contagio;
ORDINA
✅ l’attività dei servizi di ristorazione, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie e rosticcerie, è consentita fino alle ore 24.00;
✅ dovrà essere comunque assicurato da parte dei gestori il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro e delle misure di contenimento previste dalle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive allegate all’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17/05/2020;
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino a nuova disposizione.
DISPONE
✅ di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
AVVERTE
✅ le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e dell’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 19
.».