Sono le di Aggiornamento 27 febbraio 2020 |
REGIONE PUGLIA:
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L’Esecutivo ha inoltre precisato che, nel caso di esito favorevole del procedimento statale, sia espressamente menzionato che «ai fini IRAP il soggetto beneficiario dovrà avere necessariamente sede legale/operativa nel territorio della Regione Puglia, così come stabilito dalla Legge ai fini dell’esatta individuazione e determinazione della base imponibile dell’IRAP.».
di Redazione
La Giunta regionale ha espresso, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., giudizio negativo di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da dieci (10) aerogeneratori ed una potenza complessiva di 42 MWe, da realizzare nel comune di Troia, e per quelli di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da dieci (10) aerogeneratori ed una potenza complessiva di 34,50 MWe, da realizzare nei comuni di Ascoli Satriano e Deliceto, tutti e tre Comuni della Provincia di Foggia, nonchè, relative opere di connessione alla RTN, proponente società E2i Energie Speciali S.r.l., sede legale in Milano, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA, Valutazione di Impatto Ambientale, ed a quelli espressi dagli Enti con competenza in materia ambientale coinvolti.
La Giunta ha altresì deciso di richiedere, in caso di esito favorevole del procedimento di VIA, Valutazione di Impatto Ambientale, di che trattasi, che siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del Comune e/o dei Comuni interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
L’Esecutivo ha inoltre precisato che, nel caso di esito favorevole del procedimento statale, sia espressamente menzionato che «ai fini IRAP il soggetto beneficiario dovrà avere necessariamente sede legale/operativa nel territorio della Regione Puglia, così come stabilito dalla L. n. 244/2007, di modifica del d.lgs. n. 466/1997 ai fini dell’esatta individuazione e determinazione della base imponibile dell’IRAP.».