L’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, sollecitata dal COSAP, Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia, nonché, dalle molte email ricevute, che chiedevano ostensione di documentazione in merito, nonchè, chiarimenti su numerosi dubbi relativi alla vaccinazione, risponde sui vaccini, ma non convince l’avv. Renate Holzeisen, che spiga e controbatte passo, per passo le risposte dell’AIFA.
di Piero Mastroiorio —
Lo scorso 27 dicembre 2021, sulla pagina dell’Europarlamentare, Francesca Donato, si leggeva che attraverso la nota nr. 0147737 del 17 dicembre 2021 l’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, lamentava presso il Ministero dell’Interno la ricezione di numerose email «da parte di personale appartenente alla Polizia di Stato aventi ad oggetto la richiesta di ostensione della prescrizione medica finalizzata alla sottoposizione al trattamento vaccinale.». Queste email sollecitate dal COSAP, Coordinamento Sindacale Appartenenti Polizia, chiedevano ostensione di documentazione in merito, nonchè, chiarimenti su numerosi dubbi relativi alla vaccinazione.
Se la cosa non fosse seria si potrebbe sottolineare la parte grottesca della nota: la parte grottesca è la lamentela espressa dall’AIFA rispetto all’«intasamento» della propria casella di posta, quella seria, è la questione della prescrizione medica relativa ai vaccini.
Provando a spiegarla dobbiamo partire dalla motivazione dell’avvocato Renate Holzeisen, che si focalizzava sulla necessità di produrre prescrizione medica per la somministrazione delle sostanze dei quattro vaccini finora utilizzati, sempre stata molto chiara: «il medico vaccinatore non può dar avvio all’inoculazione se non c’è una prescrizione medica», come si spiega, dettagliatamente, dal minuto 22.55, una intervista dell’on. Francesca Donato, Europarlamentare nel gruppo non iscritti, membro della commissione Petizioni, all’avvocato Renate Holzeisen, sotto riprodotta.
Perché l’AIFA, l’Agenzia del Farmaco italiana, nella sua nota, sostiene che tale esigenza non è fondata «né dal punto di vista regolatorio né dal punto di vista scientifico»? Perché, a suo dire, i vaccini sono già soggetti a prescrizione: «i vaccini autorizzati alla immissione in commercio per il trattamento dell’epidemia da Covid 19 sono medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL)».
La RLR, prescrizione medica limitativa, è una dicitura tecnica che la stessa AIFA, così spiega: si tratta di «medicinali “la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti” […] medicinali “da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni”.».
L’avvocato Renate Holzeisen, in una lettera di commento a questa nota dell’AIFA, ha ribattuto che in realtà «dal 27 dicembre 2020 è in atto una procedura per la campagna vaccinale che è giusto il contrario di quanto la necessità di una prescrizione medica RRL, invece, impone».
Questo per dei semplici fatti, manifesti a tutti: anzitutto i vaccini non li inoculano ‘medici specialisti’, potendo, qualunque medico, venir designato come vaccinatore; «la prescrizione ai fini di prevenzione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata». Sapendo che i cittadini vengono vaccinati a prescindere dal loro status anticorpale «esponendoli anche al rischio dell’antibody dependent enhancement (ADE), causa di morte accertata dalla CTU della Procura della Repubblica almeno nel caso di un militare italiano.». Altro punto estremamente importante è quello relativo al medico vaccinatore specialista, che dovrebbe dichiarare alla persona che si presenta per il vaccino come le quattro sostanze non sono state autorizzate per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, ma per la sola prevenzione dello sviluppo della malattia. Non meno grave è che «i vaccini mai potrebbero essere inoculati in contesti sforniti delle garanzie richieste per l’applicazione di sostanze di questo genere. Invece nei mesi scorsi ne abbiamo visti di tutti i colori: inoculazioni persino in spiaggia, in discoteca, in autobus ecc. Ora anche l’inoculazione nelle farmacie certo non corrisponde all’ambiente in cui vanno somministrate sostanze di questo genere». Renate Holzeisen, nel rispondere a questa nota dell’AIFA, ha dimostrato come proprio la ‘prescrizione limitativa’, rispetto alla quale l’Associazione proclamava la conformità delle procedure, viene disattesa, praticamente, in tutti i suoi punti fondamentali, così come vengono sistematicamente disattesi dai medici vaccinatori molti di quei doveri elencati all’art. 13 del Codice Etico Medico.
La vicenda COSAP-AIFA, relativa alle prescrizioni ritenute necessarie per i vaccini, si sviluppa ulteriormente in seguito al coinvolgimento del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale di Sanità, con l’emanazione di una circolare, che si rifà alla nota dell’AIFA 17/12/21, condividendone l’impostazione.
L’avv. Holzeisen, ribadisce, col suo commento dello scorso 3 gennaio 2022, la contraddizione dell’AIFA, che continua a non spiegare per quale motivo la richiesta di ostensione inviata dai cittadini sarebbe infondata in termini sia scientifici che giuridici. Paradossalmente, è la stessa AIFA a confermare, non solo che la prescrizione medica è prevista, ma anche che trattasi di un tipo esigente prescrizione, detta ‘ripetibile limitativa’, che può essere rilasciata solo da centri ospedalieri o da medici specialisti. Condizione, questa, supportata dall’Avv. Holzeisen con puntuali riferimenti allo stesso sito web di AIFA, in cui è presente la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura e della sicurezza d’uso. Ancor più decisivo è il fatto che «la previsione della necessaria prescrizione medica, ai fini della legittimità dell’inoculazione di tali sostanze, non l’ha determinata autonomamente l’AIFA, ma è stata imposta a monte dalla Commissione Europea». Secondo i chiari regolamenti della CE, che l’avv. Holzeisen cita dettagliatamente e con precisione, l’autorizzazione di immissione sul mercato dei “vaccini” Covid-19 è da considerare non concessa, qualora non vi sia «il rigoroso rispetto della necessità di una prescrizione medica».
Pertanto i cittadini italiani hanno pieno diritto alla valutazione della loro singola situazione, con tanto di prescrizione medica effettuata da un medico specialista e non da un medico qualunque, che si trovi ad operare nella veste di medico vaccinatore, o da una struttura ospedaliera idonea e non da un hub o centro di vaccinazione approntato nei più disparati contesti!
Ulteriore elemento di importante considerazione è, a parere dell’avv. Holzeisen, l’Art. 13 del Codice Deontologico del Medico che connota la prescrizione come «diretta, specifica, esclusiva e non derogabile competenza del medico» impegnandone la sua autonomia e responsabilità.
Anche l’esame dell’Art. 13 è condotto dall’avv. Holzeisen, in modo estremamente analitico e preciso, così come il vaglio di tutte le fonti e documenti, dimostrano come le sostanze somministrate non possano essere considerate “sicure”, a partire dai numeri ufficiali forniti da Eudravigilance sugli eventi avversi e sulle morti correlate alle vaccinazioni.
INFO: altri documenti possono essere consultati cliccando qui
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