Con l’Ordinanza si vieta la vendita e l’accensione sulla pubblica via e nei luoghi aperti al pubblico ubicati nel centro abitato e nel territorio comunale di ogni tipo di artifizi pirici, di materiali esplodenti, fuochi d’artificio o oggetti similari e si commina per la non osservanza sanzioni amministrative di importo compreso da 25,00 a 500,00 €, nonché, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto.
di Redazione —
Con proprio atto N. 59 del 13/05/2021, il Sindaco di San Severo, in Provincia di Foggia, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente contenente il divieto di vendita e accensione sulla pubblica via e nei luoghi aperti al pubblico nel centro abitato e nel territorio comunale, di materiali esplodenti, fuochi d’artificio o oggetti similari in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Soccorso, in cui si legge:
«Premesso:
– che è diffusa la consuetudine di celebrare particolari eventi e festività religiose con il lancio di petardi, fuochi artificiali e oggetti similari di vario genere;
Considerato:
– che in data 07 maggio u.s. con propria nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 12734 del 09/05/2021 il Questore di Foggia ha chiesto di “valutare l’opportunità di emettere apposita ordinanza sindacale che vieti lo svolgimento di ogni tipo di manifestazione che comporti assembramenti ovvero possa agevolare l’eventuale accensione delle cosiddette batterie pirotecniche”;
– che in data 11 maggio u.s. con propria nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 13095 del 12/05/2021 il Questore di Foggia ha precisato in ordine alla nota nel 7 maggio u.s. che “al fine di massimizzare l’attività di prevenzione connessa alla gestione dei servizi di o.p. pianificati in occasione del 15, 16 e 17 maggio p.v. per la ricorrenza della Madonna del Soccorso, si evidenzia ulteriormente la necessità di vietare – sin da subito – con specifica ordinanza sindacale la vendita e l’accensione di ogni tipo di artifizi pirici e materiale a quelli assimilabile, al fine di inibire e scoraggiare ogni forma di azioni che possano determinare criticità per la sicurezza pubblica”;
– che in data 12 maggio u.s. su convocazione del Prefetto di Foggia si è riunito il Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia sulla tematica de quo, che ha condiviso le ragioni del Questore innanzi richiamate;
– che alla luce dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto e stante il divieto di assembramento, i festeggiamenti debbano essere limitati alle sole celebrazioni religiose da tenersi con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni;
Dato atto che, stanti le disposizioni vigenti e la necessità di evitare occasioni che favoriscano assembramento di persone, non sussistono le condizioni per svolgere in sicurezza i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Soccorso con i tradizionali fuochi d’artificio e i consueti spettacoli pirotecnici;
Visti:
– l’art.57 del TULPS, approvato con R.D. del 18/6/1931 n.773, e ss. mm. ed ii., il quale vieta, senza licenza dell’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;
– la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 che proroga lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021;
ORDINA
il divieto di vendita e accensione sulla pubblica via e nei luoghi aperti al pubblico ubicati nel centro abitato e nel territorio comunale di ogni tipo di artifizi pirici, di materiali esplodenti, fuochi d’artificio o oggetti similari dalla data odierna al 31 maggio p.v. in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Soccorso.
DISPONE
– di incaricare il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza;
AVVERTE
– che la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, di importo compreso da 25,00 a 500,00 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art.13 della legge n.689/1981 e ss. mm. ed ii., e la successiva confisca, ai sensi dell’art.20, comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla medesima legge.».