Le nuove ordinanze, firmate dal ministro Speranza, relative alle sole zone rosse ed arancio, rimaste per decreto, che ci accompagneranno fino a dopo Pasqua, tra ciò che si può fare e ciò che è proibito.

di Piero Mastroiorio —

Da oggi lunedì 22 marzo 2021, con decreto del governo, che non prevede la “zona gialla“, sono in zona rossaCampania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, la provincia di Trento, Piemonte, Puglia e Veneto, mentre, in “zona arancione“, sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, la provincia di Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle Aosta, Sardegna e Molise.
Praticamente impossibile metetre chiarezza sulle varie divisioni in aree a colori e dell’Italia, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive, introdotta dal DPCM di novembre 2020, è stata via via confermata dai successivi decreti. Con l’ultimo DPCM del 2 marzo, il primo dell’era Draghi, l’Italia restava divisa in aree e si stabilivano quattro zone, rossa, arancione, gialla e bianca. La misura, come se non bastasse tutto quello che vi ruota attorno, è stata ‘superata‘ dal Decreto legge del 12 marzo 2021, valido fino a Pasqua 2021, qui le FAQ della “zona rossa e della “zona arancione“, non ci sono quelle relative alle “zone gialle“, perchè la norma approvata dal Governo le ha eliminate temporaneamente fino al 6 aprile 2021.

Ricapitolando le nuove disposizioni sugli spostamenti fino al 2 aprile 2021 nelle regioni arancioni è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Il limite massimo, quindi, è di due persone oltre a quelle conviventi. I minori di 14 anni non si contano, e quindi possono aggiungersi ad esempio ai genitori che visitano i nonni, così come i disabili o non autosufficienti conviventi.  Nelle giornate 3, 4 e 5 aprile tutta l’Italia sarà in “zona rossa“, per cui ci si deve attenere alla regolamentazione stabilite per queste zone.

Si può andare in bici?
La risposta è affermativa. Perché è possibile andare in bicicletta. Un’attività che si può effettuare da soli, ovviamente per chi ama correre in piccoli gruppi c’è sempre l’obbligo del distanziamento. In bicicletta si può raggiungere anche la sede di lavoro, il proprio luogo di residenza o i negozi che vendono generi di prima necessità e ovviamente si può andare in bici per fare pratica sportiva. In bicicletta si può anche sconfinare dal proprio Comune a patto, però, che si torni nel Comune di partenza.

Quando è necessaria l’autocertificazione?
In zona rossa serve sempre l’autocertificazione, perché ci si può muovere solo per comprovati motivi di necessità, andare al lavoro o fare la spesa. Quindi chi vive in una regione che è in zona rossa e decide di fare attività motoria deve portare con sé sempre il modulo di autocertificazione, che può essere anche fornito dalle Forze dell’Ordine e che non serve in alcun caso in “zona arancione“.

Misure generali “zona rossa

REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI
In zona rossa sono vietati tutti gli spostamenti, salvo che nei casi di lavoro, salute o necessità. Per cui non ci si può muovere né all’interno della propria Regione, né all’interno del proprio comune e per compiere gli spostamenti consentiti è necessaria l’autocertificazione. Si può uscire per andare nei negozi aperti, che sono solo quelli che svolgono un servizio essenziale (come supermercati e farmacie), ma anche per fare una passeggiata o per andare in un luogo di culto vicino casa. Gli spostamenti tra Regioni sono ancora vietati a prescindere dal colore, mentre è sempre consentito il rientro alla residenza e al domicilio, anche fuori Regione.
VIETATI GLI SPOSTAMENTI NELLE SECONDE CASE
La regola sugli spostamenti nelle seconde case è cambiata rispetto al passato: le seconde case sono raggiungibili solo se ci sono motivi di urgenza, come un guasto improvviso.
VISITE A CASA DI AMICI E PARENTI
Le visite a casa di amici e parenti sono vietate, visto che rientrano tra gli spostamenti che non possono essere effettuati. Gli unici motivi validi sono salute, necessità o lavoro. La deroga per andare a trovare amici e parenti, però, sarà reinserita dal 3 al 5 aprile, nei giorni delle Feste di Pasqua, ma non durante tutto il resto del mese di marzo e aprile.
NEGOZI APERTI
I negozi devono restare chiusi. Gli unici che possono aprire sono quelli che vendono beni di prima necessità e che rientrano nella lista delle attività essenziali, da cui sono stati depennati barbieri e parrucchieri.
Maggiori chiarimenti sono consultabili sulle FAQ del governo.
SPORT, PASSEGGIATE E ATTIVITÀ MOTORIA
Si può fare una passeggiata in zona rossa? Sì, l’attività motoria e le passeggiate (che rientrano in questa categoria) possono essere effettuate, ma solo vicino alla propria abitazione. Non è possibile allontanarsi, però, da casa per svolgere attività fisica. Differente è il discorso se si tratta di spostamenti comunque consentiti, come andare al lavoro o accompagnare una persona non autosufficiente (quelli che rientrano nelle comprovate esigenze). In generale restano chiuse piscine e palestre, ma anche i centri sportivi. Aperti i parchi.
BAR E RISTORANTI
I bar e i ristoranti devono rimanere chiusi, ma possono lavorare con servizio d’asporto e consegne a domicilio. L’asporto è possibile per bar e pub fino alle 18 e per i ristoranti fino alle 22, mentre le consegne a domicilio non hanno limiti di orario e possono essere effettuate dagli esercizi commerciali in qualsiasi momento della giornata.

Misure “zona arancione” scuola

In questa zona, l’attività dei servizi educativi per l’infanzia (asili nido), delle scuole dell’infanzia (ex scuola materna) e per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali) adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica e degli asili nido:
– nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
– nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
– nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro.
Resta l’obbligo della mascherina dai sei anni in su.

Misure “zona rossa” scuola

In questa zona sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti).
Inoltre, le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie, superiori, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Così come in presenza sono garantite le attività di laboratorio. Resta l’obbligo della mascherina dai sei anni in su.

Le nuove Ordinanze , FAQ e modulo autoceticazione, da consultare nel dettaglio:

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