GARANTE PRIVACY: «Il diritto di opposizione può essere esercitato in qualsiasi momento, anche, nel corso della telefonata promozionale e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata.».
di Redazione —
«Il no dell’utente al telemarketing va registrato subito. Se l’utente dice no alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. L’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future», è quanto si legge in una newsletter del Garante Privacy, che, dopo diverse segnalazioni ha accertato diverse irregolarità che comprendono «la ricezione di telefonate senza consenso, il mancato riscontro alle richieste di non ricevere più telefonate indesiderate, l’impossibilità di esprimere consensi liberi e specifici per diverse finalità (promozionali, profilazione, comunicazione di dati a terzi) nell’ambito del sito o dell’app, la presenza di informative carenti o inesatte.».
Il Garante ha quindi ordinato ad una società, incorsa nella sua azione sanzionatoria, di facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e fornire riscontro, senza ritardo, alle istanze, comprese quelle relative al diritto di opposizione che, ha specificato «può essere esercitato “in qualsiasi momento», anche nel corso della telefonata promozionale e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata.
Il Garante ha, inoltre, vietato alla società ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali effettuato utilizzando liste di contatti predisposte da altre aziende che non abbiano acquisito un consenso libero, specifico, informato e documentato alla comunicazione dei dati degli utenti. Se la società vorrà, in futuro, utilizzare per l’attività promozionale utenze telefoniche fornite da terzi dovrà verificare costantemente, anche attraverso adeguati controlli a campione, che i dati siano trattati nel pieno rispetto della normativa privacy. IL Garante ha poi vietato il trattamento dei dati per finalità di marketing e di profilazione raccolti senza un consenso libero e specifico. La società dovrà fornire agli utenti un’informativa corretta, nella quale siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente svolte.
«Quello affermato dal Garante Privacy è un principio “sacrosanto”, il no dell’utente al telemarketing indesiderato va registrato subito, ma va cambiata la legge. Il punto, però, è che di queste sanzioni ne servirebbe una al giorno a giudicare dalle proteste che riceviamo. Il Registro delle Opposizioni è come se non esistesse. L’aver cancellato tutti i precedenti consensi non è servito a niente. Se dopo l’attivazione del nuovo Registro, avvenuta il 27 luglio dello scorso anno, c’è stata un’iniziale attenuazione delle telefonate moleste, in agosto e settembre, dall’autunno ad oggi c’è stata una ripresa esponenziale del telemarketing aggressivo», così commenta Massimiliano Dona, presidente dell’UNC, Unione Nazionale Consumatori, l’ultima sanzione comminata dal Garante Privacy ad un’azienda, sottolineando: «Per questo urge una modifica della legge, servono sanzioni ancora maggiori, indennizzi per i consumatori molestati e bisogna che la chiamata a casa degli iscritti al Registro sia considerata per legge una pratica commerciale scorretta, sanzionabile anche dall’Antitrust, così da raddoppiare i controlli e le sanzioni.».