Il Giudici hanno fissato la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica del 14 luglio 2021, accogliendo «la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento impugnato», rimandando la decisione definitiva all’udienza di merito.
di Redazione —
«Resta ferma l’efficacia dei provvedimenti governativi con i quali, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è stata prevista l’esenzione o le circostanze di esenzione per i minori infra dodicenni di indossare la mascherina in ambito scolastico, senza eccezioni; ma l’Amministrazione potrà rivalutare la prescrizione alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal Comitato tecnico scientifico», è quanto ha stabilito il TAR, Tribunale Amministrativo Regionale, del Lazio in due ordinanze cautelari.
Nel primo dei due ricorsi, si ritiene che i provvedimenti impugnati, quanto all’imposizione dell’uso delle mascherine ai bambini durante l’orario scolastico, siano affetti da numerosi vizi, tra cui anche quello di abnormità, difettino di motivazione e di istruttoria, nonché illogici.
Il TAR ha valutato che “le esigenze cautelari prospettate dai ricorrenti – fermo restando il legittimo esonero dall’uso del DPI ‘per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina’, ove certificate – possono trovare adeguata tutela in un remand all’amministrazione perché rivaluti la prescrizione in rassegna, riguardante l’obbligo per i minori di età compresa fra i 6 e gli 11 anni di indossare la mascherina in ambito scolastico, alla luce delle specifiche indicazioni dettate dal Cts nel documento ‘Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021’, prevedendo se del caso la possibilità di rimuovere la mascherina ‘in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto)’ ed anche tenendo conto, eventualmente e alla luce dei dati scientifici, della situazione epidemiologica locale come suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento del 21 agosto 2020 richiamato dal CTS”, quindi, «l’amministrazione dovrà provvedere in occasione della riedizione del potere, in vista della scadenza del DPCM del 14 gennaio 2021, il quale resta efficace anche nella parte oggetto di impugnazione e fino alle nuove determinazioni dell’autorità amministrativa, in ossequio al principio di precauzione.».
Il Giudici hanno fissato la trattazione di merito del ricorso nell’udienza pubblica del 14 luglio 2021, accogliendo «la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, mantenendo ferma l’efficacia del provvedimento impugnato», rimandando la decisione definitiva all’udienza di merito.