Non è l’interessato a dover comunicare il transito sulle strade di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ma spetta all’Ente predisporre controlli automatizzati in modo da evitare errori nei verbali.
di Redazione —
Un’ordinanza della Corte di Cassazione che bacchetta tutti quei comuni, che pur di fare cassa pongono ostacoli alla libertà di movimento dei diversamente abili, non sono previsti dalla legge.
Per la Suprema Corte, il contrassegno invalidi consente al titolare di circolare nelle zone a traffico limitato su qualsiasi veicolo e su tutto il territorio nazionale.
Non è dunque l’interessato a dover comunicare il transito sulle strade di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ma spetta all’Ente predisporre controlli automatizzati in modo da evitare errori nei verbali.
È escluso che la burocrazia possa porre ostacoli alla libertà di movimento dei diversamente abili che non sono previsti dalla legge. È quanto emerge dall’ordinanza 8226/22, pubblicata il 14 marzo dalla Sesta Sezione civile della Cassazione, che, come rileva Giovanni D’Agata, Presidente dello Sportello dei Diritti, sottolinea: «accogliendo, dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso dell’automobilista multato, per aver circolato a Roma nella corsia riservata ai mezzi pubblici. La donna sosteneva, che a bordo della vettura si trovasse il padre disabile possessore del contrassegno invalidi rilasciato da un Comune della provincia. Per i giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net”: il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Sbaglia il tribunale di Roma, in veste di giudice di secondo grado, quando afferma che non sarebbe sufficiente la mera esposizione del tagliando sul parabrezza: starebbe dunque alla persona autorizzata comunicare il diritto di transito a un Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione. In realtà il permesso è concesso alla persona, in quanto tale, perché ha problemi di deambulazione. L’interessato, quindi, può utilizzare il ticket su qualsiasi veicolo sia adibito al momento al suo servizio e su tutte le strade d’Italia, circolando e sostando nelle aree pedonali oltre che nelle zone urbane a traffico limitato.
Pesa la ratio della norma che intende limitare il più possibile gli impedimenti alla mobilità del disabile: è escluso che ostacoli non previsti dalla legge possano essere posti dalle difficoltà organizzative del Comune di transito del veicolo, diverso da quello che ha concesso l’autorizzazione. È il principio di leale collaborazione con l’utente della strada a imporre all’ente di contattare l’intestatario del veicolo segnalato se il controllo automatico non è in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto. Se a controllare sono i vigili, invece, il problema neppure si pone”.».