CNDDU: «Fermi i diritti sanciti in costituzione ed i doveri inderogabili di solidarietà, non si può che invitare i Dirigenti a prestare massima cautela nell’applicazione della nota ministeriale citata anche in considerazione dell’accertata necessità di un DPCM a cui è demandata “la previsione di ulteriori disposizioni di dettaglio.».
di Redazione —
Il prof. Romano Pesavento ed il prof. Alessio Parente, rispettivamente Presidente e Segretario Generale del CNDDU, Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, hanno fatto sapere, attraverso un comunicato stampa, di aver intrapreso un’azione in sede giurisdizionale amministrativa, in relazione ad alcune criticità contenute nella Nota AOODPIT prot. n. 1237 del 13.08.2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto Decreto-legge n. 111/2021 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, sottolineando che: «l’associazione con la citata azione non è intervenuta sull’obbligo di green pass, né sull’obbligo vaccinale, ma sui seguenti punti:
- La necessità di un DPCM ad hoc al fine di dare attuazione al Decreto-legge n.111/2021;
- La posizione del Dirigente scolastico e del delegato quale soggetto in cui si concentrano – in base alla nota illegittimamente – le figure di verificatore, istruttore del procedimento sanzionatorio e sanzionatore (Può il Dirigente controllare sé stesso? Può sospendere sé stesso? Quale sanzione pecuniaria applicherà? La minima o la massima?). Tale situazione anomala è stata già oggetto, in passato, di intervento giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 29181 del 2018; Cass. Sez. Lav. n. 7177 del 2017);
- Il conseguente rischio di violazione di dati sensibili (in quanto il trattamento avverrebbe da parte di soggetti non legittimati a farlo) che – a partire dal 01.09.2021 – potrebbe riguardare oltre 850.000 docenti;
- Non da ultimo, il pericolo di un gravissimo danno erariale derivante dalle sanzioni per violazione della privacy e dai contenziosi che ne possano derivare.
A tale fine, l’associazione ha inteso presentare una istanza ante causam sulla quale il TAR ha provveduto con un rigetto, invero, parziale in quanto non è intervenuto sulle questioni sostanziali sollevate, ma unicamente su aspetti riconducibili all’urgenza e improcrastinabilità della misura richiesta, peraltro confermando la necessità di un ulteriore DPCM per le norme di dettaglio.
Il CNDDU ha operato, in piena autonomia, senza richiedere il sostegno economico del corpo docenti ovvero senza invitare all’adesione ad un ricorso collettivo, ritenendo precipua la tutela dello stato di diritto in relazione ad un tema così delicato come il trattamento dei dati sensibili ed alle conseguenze che da esso possono scaturire. In tal senso, l’accoglimento dell’istanza avrebbe permesso di offrire maggiore tutela giuridica non solo per i docenti, ma per tutto il personale scolastico ivi inclusi gli stessi dirigenti che, ad oggi, risultano destinatari di una nota amministrativa a contenuto anomalo che, di certo, non libera gli stessi dall’applicazione della normativa sulla privacy.
Pertanto, fermi i diritti sanciti in costituzione ed i doveri inderogabili di solidarietà, non si può che invitare i Dirigenti a prestare massima cautela nell’applicazione della nota ministeriale citata anche in considerazione dell’accertata necessità di un DPCM a cui è demandata “la previsione di ulteriori disposizioni di dettaglio”.».