La Giunta Comunale ha approvato la delibera di occupazione spazi ed aree pubbliche antistanti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con elementi amovibili di arredo tali da occupare una superficie massima di 50 mq e poter essere rimossi a fine giornata, pena per gli inadempienti una sanzione amministrativa, che in caso recidiva può arrivare alla sospensione dell’attività.
di Redazione —
La Giunta Comunale di San Severo (Fg), su proposta del Vice Sindaco e dell’Assessore alle Attività Produttive, ha approvato la delibera “Occupazione spazi ed aree pubbliche antistanti le attività di somministrazione di alimenti e bevande in esecuzione della L. n. 176 del 18/12/2020 e ss. mm. ed ii. – Disciplina del procedimento semplificato e approvazione schema di domanda.
L’istanza va presentata mediante il portale telematico del SUAP, Sportello Unico delle Attività Produttive, allegando: la domanda semplificata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Severo; la planimetria della nuova occupazione o dell’ampliamento, a firma di tecnico abilitato, con rappresentazione del contesto di riferimento (edifici contermini, eventuali edifici vincolati presenti nelle vicinanze), con asseverazione del medesimo in ordine al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, delle norme igienico-sanitarie, nonché della salvaguardia dei diritti dei terzi.
La Giunta comunale ha anche stabilito che in caso di richiesta di occupazione dello spazio antistante l’esercizio pubblico, l’istanza s’intenderà assentita previa accettazione della stessa tramite portale telematico. In caso di assenza di spazio antistante l’esercizio pubblico, l’eventuale richiesta di occupazione di stalli di sosta fronteggianti l’esercizio pubblico o comunque di spazi nelle vicinanze dell’esercizio pubblico sarà soggetta ad autorizzazione espressa, previo parere del Comando di Polizia Locale. In applicazione della L. 176/2020 e ss. mm. ed ii., la disciplina derogatoria è valida fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe, termine entro il quale le opere non soggette a titolo abilitativo dirette a soddisfare esigenze temporanee e contingenti oggetto della presente procedura semplificata, sono destinate ad essere immediatamente rimosse.
All’interno della città antica, ambito compreso all’interno del cosiddetto “giro esterno”, costituito da Via Tiberio Solis, Piazza Incoronazione, Via Alessandro Minuziano, Via Matteo Tondi, Piazza Nicola Tondi, Corso Gramsci, Piazza Allegato, da considerare su entrambi i lati, la disciplina derogatoria è applicabile con riferimento esclusivamente ad elementi amovibili di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, tali da poter essere rimossi a fine giornata.
La superficie massima di occupazione, nel rispetto del Codice della Strada e dei diritti dei terzi, non potrà superare il limite di 50 mq.
Laddove venga accertata l’occupazione di una superficie maggiore di quella dichiarata o una modalità di occupazione difforme, si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge (Art.20 C.d.S). In caso di recidiva si procederà ad applicare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività.