La pena minima è 21 anni di reclusione. Misure severissime anche contro chi falsifica l’autocertificazione: può essere arrestato in flagranza di reato e finire in carcere fino a 6 anni. Tutti possono segnalare i casi sospetti e far attivare le verifiche. I Pubblici Ufficiali hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio.
di Redazione —
Con le disposizioni di confinamento, o, come preferiscono gli esterofili lokdown e, soprattutto, con le le norme sull’emergenza sanitaria, non si scherza, neppure dal punto di vista penale: le pene per chi viola le regole sono severe e non ammettono attenuanti. Tra i vari “reati” che si possono commettere c’è quello più semplice: dichiarare il falso nell’autocertificazione. Attestare falsamente di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o per altri stati di necessità integra il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale: la pena va da uno a sei anni di reclusione ed è previsto l’arresto facoltativo in flagranza e la procedibilità è d’ufficio.
Ciò significa che chiunque può segnalare i casi di cui venga a conoscenza e far scattare così automaticamente il procedimento penale. I pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza. Se non lo fanno rischiano l’imputazione per il reato di omessa denuncia, punito dall’ Art. 361 del Codice Penale. Sono pubblici ufficiali, oltre alle forze di polizia e armate anche i vigili del fuoco e urbani, i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, i notai e i medici ospedalieri.
Tutti possono segnalare i casi sospetti e far attivare le verifiche.
A questo reato si aggiunge anche la fattispecie di cui all’Art. 650 del Codice Penale che punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 € chi viola i provvedimenti che vietano di spostarsi senza motivo.
Rischia grosso anche chi sospetta di avere il coronavirus e non si mette in quarantena: chi ha febbre, tosse e altri sintomi associati al Covid-19 e circola per liberamente rischia, oltre all’imputazione per violazione dei provvedimenti dell’autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie.
Se dovesse infettare persone anziane o comunque soggetti a rischio causandone la morte, l’imputazione potrebbe trasformarsi in omicidio doloso pena la reclusione non inferiore a 21 anni. In questo modo si accetta il rischio di contagiare altre persone, causandone lesioni o, nei casi più gravi, la morte. La condotta è punita a titolo di dolo eventuale.
La stessa pena si applica a chi ha avuto contatti con persone positive al coronavirus e continua ad avere rapporti sociali o a lavorare con altre persone senza prendere precauzioni o avvisarle. Non avvertire amici e conoscenti con i quali si hanno avuto contatti negli ultimi giorni, causando il rischio concreto che contagino altre persone, potrebbe costare la stessa imputazione a titolo di dolo eventuale, o, quantomeno, di colpa cosciente. Il reato di lesioni superiori, a quaranta giorni di malattia, è procedibile d’ufficio ed è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Chi è positivo al virus e non lo dice a nessuno, uscendo di casa fa sì che la sua condotta risulti connotata dal dolo diretto, potrebbe incorrere nelle imputazioni, oltre a quella di violazione dell’ordine dell’autorità, in alcune molto più gravi che vanno dal tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario, se si viene a contatto con soggetti fragili o a rischio, fino all’omicidio volontario, se ne deriva la morte. A queste ipotesi si applicano gli stessi principi dei casi delle persone sieropositive che sanno di esserlo e non avvisano il partner né adottano precauzioni per evitare il contagio.
FONTE: Il Sole 24 Ore