Vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare i belvedere, il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche, delle scuole di ogni ordine e grado, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
di Redazione —
Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato una nuova ordinaza (testo integrale) contenente norme e divieti relativi al contrtrasto pandemico da virus Covid-19, in cui si legge:
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23/02/2021, con la quale, sino al 14 marzo 2021, è stata prevista per le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la didattica digitale integrata al 100%, con possibilità per tutti gli alunni di chiedere la didattica in presenza, senza alcuna limitazione percentuale per le Scuole dell’Infanzia, del ciclo primario e CPIA e con la sola limitazione del 50% (possibilmente per singola classe) per le Scuole secondarie di secondo grado, al ricorrere di esigenze non diversamente affrontabili;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è attualmente collocata in zona gialla;
CONSIDERATO tuttavia che in Puglia la curva epidemica è in forte ascesa, in evidente evoluzione negativa, aggravatasi rispetto agli ultimi dati presi a riferimento nella citata Ordinanza del Ministro della Salute;
Sentiti l’Assessore all’Istruzione, l’Assessore alla salute, EMANA la seguente Ordinanza:
Art. 1 (Misure antiassembramento per l’intero territorio regionale)
1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
- a) fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali;
- b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento.
Art. 2 (Misure relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per l’intero territorio regionale)
1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
- a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;
- b) tutti gli esercizi devono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande;
- d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio;
- e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento.
Art. 3 (Attività didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto)
1) Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021:
- a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e…anche in ragione dell’età anagrafica”;
- c) le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
- d) le Istituzioni Scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
Art. 4 (Sanzioni)
1) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.